STATUTO
ART. 1
E’ costituita in San Giusto
Canavese una Associazione denominata “Canavese Camper Club” con sede in Viale
Madonnina n. 1, San Giusto Canavese prov. Torino.
ART. 2
L’Associazione “Canavese Camper
Club” non ha scopo di lucro, cura gli interessi generali di coloro che
praticano il turismo itinerante e campeggistico, ha durata indeterminata, non
può avere vincoli con partiti e movimenti politici e religiosi.
ART. 3
Aderisce alla Federazione
Campeggiatori Piemontesi e alla Confederazione Italiana Campeggiatori.
ART. 4
Persegue i seguenti scopi:
a)
promuove e coordina l’attività campeggistica
collettiva ed individuale, mediante riunioni, manifestazioni, pubblicazioni,
conferenze, proiezioni e altre forme di propaganda.
b)
Ricerca, appresta, attrezza località adatte al
campeggio ed al turismo itinerante.
c)
Organizza campeggi, raduni, incontri.
d)
Studia e ricerca per concedere ai soci le maggiori
possibili facilitazioni nell’esplicazione dell’attività campeggistica.
e)
Collabora con gli Enti amministrativi, turistici,
sportivi, con le altre Associazioni campeggistiche italiane e straniere per
favorire il turismo ed il soggiorno dei campeggiatori.
f)
Rappresenta e difende i propri associati.
g)
Svolge attività di stampa ed informazione in ogni
materia inerente l’oggetto del presente statuto ed organizza viaggi a sostegno
dei suoi fini e della promozione del turismo locale, nazionale ed
internazionale.
h)
Svolge ogni attività connessa o correlata alle
attività citate, anche se non espressamente correlate.
i)
Svolge ogni funzione che possa essere demandata
dalla Confederazione Italiana Campeggiatori nonché dalla Federazione
Campeggiatori Piemontesi.
ART. 5
Chi aspira ad ottenere la qualità
di Socio deve presentare apposita domanda scritta accompagnata dalla quota
sociale per l’anno in corso.
I soci hanno il diritto di
usufruire di tutti i servizi dell’Associazione nonché a partecipare a tutte le
manifestazioni indette dalla stessa.
Le quote ed i contributi
associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non sono rivalutabili.
L’adesione è a tempo
indeterminato.
I soci si distinguono in:
Ordinari ; Familiari ; Giovani ; Onorari
Sono soci ordinari gli
intestatari della Tessera Confederale. Hanno diritto al voto se maggiorenni.
Sono soci familiari i parenti ed
affini del socio ordinario, con lui conviventi ed intestatari della tessera
familiare confederale, godono delle stesse agevolazioni e servizi dei soci
ordinari ma non hanno diritto di voto a livello locale, regionale, nazionale.
Sono soci giovani coloro che
hanno una età compresa tra 14 e 28 anni e pagano la quota sociale. Hanno
diritto al voto se maggiorenni.
Sono soci onorari coloro che si
sono particolarmente distinti nel favorire lo sviluppo del campeggio e del
tempo libero.
La nomina dei soci onorari è di
competenza dell’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Essi
sono esenti dal pagamento della tassa sociale e godono di tutti i benefici
previsti per gli altri soci.
ART. 6
La qualità di socio si perde:
a)
per dimissioni inviate a mezzo di lettera
raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno.
b)
Per radiazione pronunciata dall’assemblea per
inosservanza dello statuto e delle deliberazioni sociali o per gravi motivi.
c)
Per cancellazione.
L’avvenuta radiazione del socio
gli verrà comunicata per iscritto e potrà essere resa nota ai Soci e trasmessa
alla Federazione ed alla Confederazione.
Contro la radiazione il socio può
ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni.
La cancellazione avviene in
conseguenza di mancato versamento della quota sociale.
ART. 7
Organi del Canavese Camper Club
sono:
a)
Assemblea Generale dei Soci
b)
Presidente
c)
Consiglio di Amministrazione
d)
Collegio dei Revisori dei Conti.
e)
Collegio dei Probiviri
ART. 8
L’Assemblea è formata dai soci
ordinari e soci giovani maggiorenni. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può
farsi rappresentare da un altro socio. E’ ammessa una sola delega.
L’Assemblea si riunirà almeno una
volta all’anno e comunque entro il 30 giugno per :
a)
approvare i bilanci preventivo ed esecutivo, nonché
la Relazione del Consiglio sull’andamento dell’Associazione.
b)
Eleggere il Presidente, i membri del Consiglio di
Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri,
con le modalità disposte dallo Statuto e dal Regolamento della Confederazione
Italiana Campeggiatori e i delegati in seno alla Federazione Campeggiatori
Piemontese.
c)
Delineare gli indirizzi generali dell’attività
dell’Associazione.
d)
Approvare le modifiche dello Statuto e dei
Regolamenti.
ART. 9
La convocazione dell’Assemblea
dei Soci è indetta dal Presidente mediante avviso di convocazione spedito
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’avviso di convocazione deve
contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il giorno e mese,
nonché il luogo della riunione, per la prima e seconda convocazione;
quest’ultima deve avvenire almeno un’ora dopo e non oltre dieci giorni la prima
e nello stesso luogo.
L’Assemblea è validamente
costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti; in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
Tutte le delibere sono prese a
maggioranza dei presenti.
L’Assemblea si riunisce in seduta
straordinaria con le stesse modalità di convocazione della seduta ordinaria e
delibera alla presenza di almeno i ¾ dei suoi componenti a maggioranza dei
presenti.
ART. 10
I componenti il Consiglio di
Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Esso è composto dal Presidente
eletto dall’assemblea e dai Consiglieri eletti dall’Assemblea con le modalità
stabilite dallo Statuto e Regolamento Confederale.
Il numero dei componenti il
Consiglio varia da un minimo di tre ad un massimo di nove.
Tutti i componenti hanno diritto
ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio è presieduto dal
Presidente o in sua assenza dal vice presidente.
I componenti devono essere soci
dell’Associazione (anche soci familiari) da almeno due anni.
Il presidente deve essere socio
ordinario dell’Associazione da almeno quattro anni.
Non può essere eletto nel
Consiglio più di un componente dello stesso nucleo familiare.
Sulle nomine delibera l’Assemblea
dei soci tra i candidati indicati dal Presidente già all’atto della
presentazione della sua candidatura.
Nell’ipotesi in cui un
consigliere dia le dimissioni o non partecipi a tre riunioni consecutive senza
dare giustificazione, sarà dichiarato decaduto d’ufficio e si provvederà a
surrogarlo con apposita delibera.
Il Presidente può invitare a
partecipare alle riunioni di Consiglio esperti di sua fiducia e il Presidente
della Federazione.
ART. 11
Sono attribuzione del Consiglio
di Amministrazione:
a)
la nomina del Vice Presidente e del Segretario.
b)
La presentazione del bilancio preventivo e
consuntivo.
c)
Predisporre le modifiche dello Statuto e del
regolamento da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
d)
Predisporre il regolamento.
e)
Delibera i provvedimenti determinanti l’attività
dell’Associazione
f)
La costituzione di Commissioni tecniche.
ART. 12
Il Consiglio di Amministrazione è
convocato in seduta ordinaria da Presidente almeno quattro volte all’anno o
quando vi sia la richiesta scritta e motivata da almeno il 50%+1 dei suoi
componenti.
Le riunioni sono valide con la
presenza della maggioranza dei membri, ogni membro ha diritto ad un voto. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei partecipanti e sono immediatamente esecutive anche se impugnate
davanti al Consiglio dei Probiviri.
ART. 13
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea
secondo i dettami dello Statuto Confederale.
Ha la rappresentanza
dell’Associazione e dura in carica tre anni.
Sono attribuzioni del Presidente:
a)
la convocazione e la Presidenza del Consiglio
b)
l’adozione di tutti quei provvedimenti atti al
conseguimento dei fini statutari e la vigilanza sulla esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci e del Consiglio.
c)
La firma, in unione a quella del segretario, per le
operazioni bancarie.
In caso di assenza o impedimento,
le funzioni di presidente sono esercitate dal Vice Presidente.
ART. 14
Il Vice Presidente viene eletto
dal Consiglio.
Il Vice Presidente assume piene
funzioni di Presidente in tutti i casi in cui quest’ultimo è assente, impedito o dimissionario. Nel caso di
dimissioni del Presidente, il Vice Presidente procede alla convocazione
dell’Assemblea entro 60 (sessanta) giorni per promuovere le nuove elezioni.
ART. 15
Il Segretario, nominato dal
Consiglio su proposta del Presidente, segue l’attività dei vari organi delle
Commissioni e dei Comitati; prepara con il Presidente i lavori dell’Assemblea e
del Consiglio; assicura l’attuazione delle deliberazioni, cura gli affari
generali ed amministrativi.
ART. 16
Il Collegio dei revisori dei
Conti è composto da tre membri effettivi. Durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. I revisori supplenti sono due ed entrano in carica per vacanza
definitiva di un revisore effettivo di elezione. Ad essi è demandato il
controllo e la verifica della contabilità.
ART. 17
Il collegio dei Probiviri è
composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dirime le controversie fra i
Soci e fra il Consiglio ed i Soci. Durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
ART. 18
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito da beni mobili ed immobili dei quali il “Canavese Camper Club”
diventa proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, come pure tutti gli
altri valori di cui abbia piena disponibilità.
Le rendite patrimoniali, le quote
sociali annuali, i contributi nonché i proventi comunque derivanti all’Associazione
dall’esercizio delle varie attività, costituiscono le entrate disponibili per
provvedere al conseguimento dei fini in base ai bilanci preventivi approvati.
All’Associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per
legge.
L’Associazione ha l’obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 19
Il bilancio preventivo ed il
bilancio consuntivo sono presentati dal Consiglio di Amministrazione e sono
sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno.
L’esercizio finanziario ha inizio
il 1 gennaio di ciascun anno e si chiude
il 31 dicembre.
Il conto consuntivo è presentato
al Collegio dei Revisori prima dell’Assemblea per il relativo controllo e
stesura relazione.
ART. 20
Per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci.
In caso di scioglimento,
l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione
con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa
distribuzione imposta dalla legge.
ART. 21
Lo Statuto viene modificato in
Assemblea convocata in seduta straordinaria, che si riunisce e delibera alla
presenza di almeno i ¾ dei sui componenti ed a maggioranza dei presenti.
ART. 22
Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e Regolamento
della Confederazione Italiana Campeggiatori, lo Statuto e Regolamento della
Federazione Campeggiatori Piemontesi, il Codice Civile, Libro 1, Titolo II,
capo I e II.
Qualora alcune norme del presente
Statuto risultino in contrasto con gli Statuti Confederali e Federali sono
considerate nulle.
Il Presidente
Il Segretario